È un riconoscimento rivolto alle imprese edili delle province di Bari, BAT (Barletta, Andria, Trani), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, che si renderanno disponibili ad aprire i propri cantieri per una costante azione di monitoraggio, controllo e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.
Iniziare è facile
Il servizio per il rilascio del Bollino Sicurezza Cantieri è a domanda individuale. I destinatari del servizio sono le imprese richiedenti.
La richiesta di accesso al servizio deve essere fatta dall’impresa richiedente in possesso dei pre-requisiti di seguito descritti, all’Ente di riferimento della provincia in cui l’impresa è iscritta in Cassa Edile.
L’ente che riceve la richiesta è responsabile della verifica dei pre-requisiti dell’impresa richiedente e, in caso di accettazione della domanda, dell’erogazione del servizio di rilascio del Bollino Sicurezza Cantieri.
All’ente di riferimento sono in capo gli aspetti di gestione organizzativa ed amministrativa della singola pratica, il contatto e la gestione dei rapporti con l’impresa richiedente.
ANALISI PRELIMINARE
Al fine di erogare il servizio di rilascio del Bollino Sicurezza Cantieri è obbligatorio per le imprese richiedenti il possesso di determinati requisiti, che saranno verificati a cura dell’ente di riferimento.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
– iscrizione alla Cassa Edile del territorio in cui viene fatta la domanda, in regola con tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del CCNL e gli accordi provinciali dispongono di effettuare alle Casse Edili;
– DURC regolare in corso di validità;
– ’Impresa deve svolgere il ruolo di impresa affidataria nel cantiere oggetto di verifica;
– messa a disposizione di personale referente per l’accesso al/ai cantiere/i e per tutti gli altri adempimenti.
SOPRALLUOGO TECNICO
Durante il sopralluogo in cantiere verrà presa visione della documentazione e saranno valutate le situazioni di rischio che verranno indicate nel Rapporto di cantiere.
La verifica tecnica è prevista a cadenza periodica per tutti i cantieri attivi nella provincia di riferimento.
Il tecnico verificherà la presenza di eventuali Osservazioni (OSS) o Non Conformità (NC) e procederà con la compilazione del rapporto che sarà firmato anche da un rappresentante dell’impresa, il quale ne riceverà una copia.
VERIFICA DI CONFORMITÀ
La commissione tecnica competente valuta opportunamente il rapporto di cantiere e delibera il rilascio o il diniego del Bollino Sicurezza Cantieri.
Tale valutazione si svolge attraverso l’applicazione dei seguenti criteri:
a) Nessun rilievo:
– la Commissione rilascia il Bollino di Qualità e stabilisce la cadenza temporale per le successive verifiche.
b) Presenza di sole Osservazioni:
– la Commissione rilascia il Bollino di Qualità con allegato l’elenco delle Osservazioni, l’applicazione delle quali è oggetto di valutazione nel corso della verifica successiva.
c) Presenza di Non Conformità:
– la Commissione non rilascia il Bollino di Qualità;
– alla comunicazione viene allegato un modulo da restituire all’Ente in cui l’impresa richiedente possa dichiarare tempi e modalità per il trattamento dei rilievi; la restituzione del modulo e il trattamento dei rilievi devono essere eseguiti entro le scadenze stabilite dalla Commissione;
– a seguito di una comunicazione da parte dell’impresa richiedente dell’avvenuto trattamento viene pianificata una nuova verifica, documentale e tecnica, per l’eventuale rilascio del Bollino di Qualità.
Scaduti i termini indicati dalla Commissione, il processo è da considerarsi interrotto: in questo caso l’impresa richiedente deve presentare una nuova richiesta.
PUBBLICAZIONE ON-LINE
Come previsto nel Progetto, verrà istituito e pubblicato un elenco di imprese edili che avranno ricevuto il Bollino Sicurezza Cantieri, del quale gli organi di vigilanza potranno tener conto ai fini della programmazione delle loro attività.
A questo scopo viene istituito un sistema unificato on-line di pubblicazione delle imprese edili con Bollino di Qualità sui siti web di Inail Puglia, di Formedil Cpt Foggia, FSC Lecce e Formedil Cpt Taranto, anche al fine di implementare un sistema di statistiche in grado di monitorare l’efficacia dell’azione del progetto e di orientarne le linee di intervento.
A tale archivio possono accedere i rispettivi organi di vigilanza territoriali di cui dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2008.
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